Sub-licenza
La stipula di un contratto di sub-licenza consente di attuare il cosiddetto “trading su carta” del pellet senza l’obbligo di certificazione per il rivenditore che lo attua.
Un rivenditore che compie “commercio su carta” non deve avere alcun tipo di contatto fisico con il pellet, né stipulare alcun contratto con un terzista che manipoli il prodotto in sua vece. Un rivenditore “su carta” può essere, ad esempio, un intermediario (broker) che opera nel commercio business-to-business (B2B) oppure un rivenditore al dettaglio che opera in esclusiva per un’azienda certificata.
Il principio di base è che tutte le manipolazioni fisiche del pellet devono essere effettuate da aziende certificate. È quindi obbligatorio che il distributore non certificato non possieda attrezzature tecniche per il pellet, quali siti di stoccaggio e veicoli di consegna e non assuma alcun terzista per svolgere tali compiti.
Il contratto deve essere firmato sia dal distributore certificato licenziante, sia dal distributore licenziatario (in sub-licenza) e conferisce a quest'ultimo il diritto a usare il marchio di certificazione del distributore certificato.
L’Ufficio competente (in Italia, AIEL) deve essere informato dell'accordo e deve approvarlo.
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